Art. 76.
(Obblighi del datore di lavoro).

      1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 7, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo ai rischi per la vista e all'affaticamento fisico o mentale.

 

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      2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione dell'incidenza dei rischi riscontrati.